{Titolo} sguardo

Obbligo di notifica

I beneficiari di rendite sono tenuti a notificare immediatamente per iscritto quanto segue:

  • cambio di indirizzo o delle coordinate bancarie per il pagamento;
  • copia della notifica di partenza dell'Ufficio controllo abitanti del comune svizzero in caso di abbandono del domicilio in Svizzera, oppure copia della notifica di arrivo dell'Ufficio controllo abitanti del comune svizzero in caso di rientro in Svizzera con trasferimento del domicilio;
  • qualsiasi modifica che si ripercuote sul diritto alle prestazioni e cioè: divorzio, matrimonio, decesso del marito o della moglie, decesso del o della partner convivente oppure decesso dei figli aventi diritto alla rendita; interruzione o conclusione della formazione dei figli per i quali vengono ancora corrisposte prestazioni dopo il compimento del 18° anno di età;
  • ogni revisione dell'Assicurazione federale per l'invalidità (inviare copia della decisione dell’AI);
  • diritti e revisioni concernenti le prestazioni dell'Assicurazione militare (AM), dell'Assicurazione contro gli infortuni (AINF) o le prestazioni delle assicurazioni sociali nazionali ed estere o di istituti di previdenza, le rendite e le indennità giornaliere dell'AVS/AI federale (allegare copia della decisione);
  • ogni reddito da attività lucrativa di persone a beneficio di una rendita d'invalidità. In questo caso la persona a beneficio della rendita è tenuta a trasmettere spontaneamente copia del conteggio salariale o del certificato salariale.